Sono previste delle riduzioni e delle esenzioni per l’Imu, il cui pagamento della seconda rata è fissato a breve: tutti i casi.
Mancano ormai pochi giorni alla scadenza del termine previsto per il saldo dell’Imu, imposta che deve essere versata dai proprietari o dai titolari di un diritto reale, come l’usufrutto, su immobili, diversi dalla prima abitazione, terreni agricoli e aree fabbricabili.
Per effettuare il pagamento della seconda rata dell’Imposta Municipale Unica c’è tempo sino a lunedì 16 dicembre. La prima rata o il pagamento in un’unica soluzione andava, invece, effettuato entro lo scorso 17 giugno. Solitamente la data è fissata al 16 giugno che quest’anno, però, cadeva di domenica. Bisogna sapere, inoltre, che in determinati casi sono previste delle riduzioni o esenzioni dal pagamento.
Si avvicina il termine per il versamento della seconda rata dell’Imu che è stato fissato a lunedì 16 dicembre 2024. I contribuenti, dunque, dovranno provvedere al pagamento per non incappare nelle sanzioni previste dalla normativa.
Sempre secondo le normative vigenti, esistono dei casi in cui l’Imposta Municipale Unica non deve essere versata, mentre per altri è prevista una riduzione dell’importo. Per quanto riguarda i casi di esenzione, il tributo locale non è dovuto per le case considerate come abitazioni principali, ad eccezione di quelle inserite nelle cosiddette “categorie di lusso”. È necessario precisare che come abitazione principale si intende quella in cui il proprietario risiede e dimora abitualmente. L’esenzione, però, è stata estesa anche alle coppie coniugate o unite civilmente che risiedano e dimorino in due abitazioni principali differenti.
Sono esenti dal pagamento anche gli immobili inseriti nella categoria D3, ossia cinema, sale da concerto, teatri e discoteche, a patto che il possessore sia anche gestore dell’attività. Inoltre, da quest’anno è attiva l’esenzione anche per gli immobili occupati abusivamente e per i quali è stata già sporta denuncia o avviata un’azione giudiziaria.
Non è dovuta l’Imu anche per i terreni agricoli che sono condotti da coltivatori diretti o dagli Imprenditori Agricoli Professionali (Iap) o per quei terreni ubicati in alcune aree di montagna o collina o isole minori ed, infine, per quelli che hanno immutabile destinazione agrosilvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Infine, sono previste anche delle riduzioni nei seguenti casi: del 50% per gli immobili concessi in comodato d’uso ai parenti di primo grado che utilizzano l’immobile come abitazione principale; del 25% per gli immobili dati in affitto a canone concordato; del 50% per i fabbricati dichiarati di interesse storico o artistico o per quelli inagibili o inabitabili; del 62,5% per gli immobili di proprietà di pensionati che risiedono all’estero e che non siano stati concessi in locazione o comodato d’uso.
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