Scopriamo come ricevere il Bonus Natale anche senza la tredicesima mensilità. Le soluzioni per assicurare il contributo a tutti gli aventi diritto.
I lavoratori dipendenti stanno ricevendo in questi giorni la tredicesima mensilità e quest’anno in più alcuni di essi riceveranno anche il cosiddetto Bonus Natale. Questo è un contributo, esente da IRPEF, una tantum dell’importo di 100 euro, erogato insieme alla mensilità aggiuntiva.
Il bonus è destinato ai lavoratori dipendenti con figli e con un reddito mensile inferiore ai 2mila euro. Come accennato il contributo è versato insieme alla tredicesima mensilità. Ma alcune categorie di aventi diritto, pensiamo ai lavoratori intermittenti o agli operai edili, non ricevono lo stipendio aggiuntivo. Allora come possono ricevere il contributo del quale hanno diritto? Vediamo le procedure necessarie.
Le possibilità di ottenere questo contributo anche senza la mensilità aggiuntiva sono diverse. Una soluzione possibile è l’erogazione di un cedolino specifico durante il periodo natalizio che specifichi chiaramente il bonus. Altra possibile soluzione operativa è l’erogazione in anticipo con la busta paga di novembre o dicembre evitando così la busta paga del mese di gennaio.
Però l’indicazione più efficace è quella che si riferisce alla compensazione con le imposte nella dichiarazione dei redditi successiva, cioè del 2025. Infatti ricordiamo che per avere il Bonus Natale, tra gli altri requisiti, è necessario che l’imposta lorda sul reddito da lavoro dipendente sia superiore alle detrazioni da lavoro dipendente (capienza fiscale).
Inoltre va sottolineato che i lavoratori dipendenti devono presentare un’autocertificazione al datore di lavoro, dichiarando di possedere tutti i requisiti necessari per il contributo (reddito complessivo annuo non superiore ai 28mila euro; avere almeno un figlio a carico; imposta lorda superiore alla detrazione da lavoro dipendente). Una situazione particolare riguarda gli operai che ricevono la gratifica attraverso la Cassa Edili.
Il datore di lavoro può effettuare l’erogazione del contributo, purché nel mese di riferimento accantoni la retribuzione dovuta, come indica il CCNL di categoria. La Cassa Edile effettua il pagamento del bonus, riconosciuta come agli altri lavoratori, ma a condizione che il reddito che deriva dalla Cassa Edile stessa sia considerato per il calcolo del reddito.
Comunque anche in questo caso, il lavoratore dipendente deve presentare un’autodichiarazione che attesti il possesso di tutti i requisiti indicati in precedenza. Aggiungiamo che nella platea degli aventi diritto rientrano i coniugati, separati o divorziati, mono-genitori o conviventi, sapendo che il bonus non è cumulabile in famiglia. Quindi solo uno dei due genitori potrà riceverlo.
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