Eredità, non tutti gli immobili possono passare ai figli in successione: questi i casi specifici in cui le case restano bloccate.
Con la morte di un familiare oltre al lutto per la perdita, bisogna affrontare degli impegni amministrativi e fiscali, da non dimenticare. Sono delle necessità importanti che spesso servono per aprire le pratiche della successione e quindi dell’eredità. Spesso coinvolti in queste procedure sono i beni immobiliari del defunto e talvolta anche i contratti da lui sottoscritti.
Tanto per fare un esempio ci sono le suddivisioni, per quote in base al grado di parentela, della casa di famiglia, che vede coinvolti coniuge e figli. La legge prevede una ripartizione precisa con o senza il testamento scritto. Esiste poi la questione del subentro nelle case in affitto, situazione delicata che si risolve sulla base della convivenza con il defunto e con quanto sottoscritto nel contratto. Ma ci sono anche altre casistiche riguardo delle situazioni abitative.
Una condizione particolare è quella che si determina in caso di morte dell’assegnatario di una casa popolare. In caso di decesso dell’assegnatario esiste il diritto al subentro nell’assegnazione dell’alloggio. I parenti conviventi della persona venuta a mancare che possono legittimamente rientrare sono il coniuge superstite, il convivente di fatto e i figli, purché conviventi.
Alcune regolamenti locali allargano il diritto a parenti meno prossimi (fratelli, sorelle, nipoti, zii e così via). Ma questo diritto al subentro non è automatico, anche in caso di decesso di un genitore, e non consente né di effettuare la voltura dell’intestazione, né il riscatto della casa. Secondo la giurisprudenza infatti il diritto al subentro non si trasferisce per diritto ereditario, bensì per diritto personale.
In altre parole una casa popolare non si eredita e non passa in successione alla morte dell’assegnatario. Anche nel caso della morte di un genitore assegnatario si deve presentare la domanda di subentro all’ente che gestisce le case popolari nel Comune dove si trova l’abitazione. Sarà l’ente che controllerà se il richiedente ha i requisiti necessari per avere l’assegnazione della casa popolare.
Secondo la Cassazione poi alla domanda di subentro non si applica il principio del silenzio assenso. Cioè alla richiesta deve seguire un accoglimento esplicito da parte dell’ente che gestisce le case popolari. Se questo non risponde o rifiuta il subentro, il richiedente può ricorrere al giudice ordinario per far valere i propri diritti.
Infine ricordiamo che se non ci sono conviventi con l’assegnatario, la sua morte causa la fine del contratto di locazione dell’alloggio popolare e quindi l’ente gestore rientra nella disponibilità della casa stessa.
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