Vediamo che cosa succede in caso di divorzio con un mutuo cointestato dalla coppia, cosa può decidere la banca.
Acquistare una casa è un sogno per molti, ma una possibilità reale per pochi. Infatti le famiglie che decidono di fare questo passo devono spesso ricorrere a un mutuo, impegnandosi per lunghi anni a rispettare il contratto sottoscritto. Non è raro che al fine di dare garanzie maggiori alla banca e di equilibrare gli impegni finanziari, la coppia opti per un mutuo cointestato.
Quindi nell’acquisto della prima casa spesso sono i coniugi a sottoscrivere insieme l’impegno con l’istituto bancario. Un mutuo cointestato comporta che tutti i sottoscrittori siano responsabili di in solido nei confronti della banca al pagamento del debito. Quindi l’istituto che ha concesso il credito può agire contro chiunque dei soggetti che abbiano sottoscritto il contratto.
Mutuo cointestato, le scelte dell’istituto di credito
Da quanto detto prima emerge che con il contratto di mutuo si instaura un solo e unico rapporto tra banca e debitori. Significa che la banca non è tenuta a conoscere eventuali suddivisioni interne del debito per recuperare il suo credito. Gli accordi eventuali tra i cointestatari non sono presi in considerazione dall’ente creditore.
Significa che la banca può pretendere l’estinzione dell’intero debito da uno solo dei cointestatari, che a sua volta può rivalersi sugli altri o l’altro intestatario del mutuo. Quello che succede nel contesto familiare non cambia la natura dell’impegno preso dalla coppia cointestataria con la banca. Anche in caso di divorzio ambedue gli ex coniugi rimangono responsabili in solido.
Così la banca può richiedere il saldo delle quote ad ambedue. Così se uno dei due non paga, il creditore può rivolgersi all’altro componente della ex coppia. Una soluzione per affrontare questo problema è offerta dall’accollo che regola i rapporti tra i coniugi divorziati e tra questi e la banca che ha concesso il mutuo.
L’accollo consente a uno dei due ex coniugi di acquistare la quota di proprietà dell’altro, così da esserne unico proprietario, e di diventare di conseguenza unico titolare del mutuo. Ma qui entra in gioco la banca. Infatti solo se quest’ultima è d’accordo l’operazione di accollo può essere completata. La banca potrebbe negare il suo assenso all’accollo e in questo modo resterebbe valida l’obbligazione solidale degli ex coniugi, in qualità di cointestatari del mutuo.
Se invece la banca accettasse l’operazione di accollo, il coniuge accollato sarebbe libero da qualsiasi impegno, mentre un nuovo contratto di mutuo con la quota restante da pagare sarebbe riscritto con il coniuge accollante.