Pagamento in ritardo dell’IMU 2024, vediamo che cosa comporta un rinvio a gennaio del prossimo anno.
L’Imposta municipale propria (IMU) è dovuta dai proprietari o da chi ha un diritto reale (uso, usufrutto, enfiteusi e così via) di fabbricati (con l’eccezione delle prime case non appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), aree fabbricabili e terreni agricoli. Si tratta di un’imposta patrimoniale dunque, che i comuni gestiscono a livello locale, sulla base delle normative nazionali.
Le scadenze sono indicate nel 17 giugno (prima rata o acconto), con le aliquote decise nell’anno precedente e il 16 dicembre (seconda rata o saldo), con aliquota decisa dall’amministrazione comunale entro il 28 ottobre mediante delibera specifica. Quindi per la seconda rata c’è ancora del tempo, ma cosa succede nel caso il pagamento avvenga in ritardo?
Diciamo immediatamente che per i tributi locali e la tassazione di tipo patrimoniale, gli accertamenti hanno valore di accertamento esecutivo e quindi in caso di mancato versamento dell’IMU per le somme dovute (entro i 60 giorni previsti), può avvenire immediatamente la procedura esecutiva per il recupero coattivo.
Comunque per chi non paga nei tempi previsti l’Imposta municipale propria è possibile sfruttare la possibilità offerta dal ravvedimento operoso. Si tratta della possibilità di regolarizzare autonomamente la propria posizione, pagando la somma dovuta con l’applicazione della sanzione ridotta e degli interessi di mora, calcolati sulla base dei giorni di ritardo tra scadenza e data di versamento effettuato.
La regolarizzazione deve avvenire, questo è un elemento molto importante, prima che prendano il via ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di cui chi ha commesso la violazione sia a conoscenza in maniera formale. In altre parole se iniziano attività di controllo notificate o avvisi di accertamento noti al contribuente, il ravvedimento operoso non è più possibile.
Le sanzioni cambiano in base ai giorni di ritardo, nel dettaglio fino a 14 giorni, maggiorazione dello 0,1% giornaliero più interesse al tasso legale; tra il quindicesimo e il trentesimo giorno, sanzione dell’1,5% più interessi; tra il trentunesimo e il novantesimo giorno, sanzione dell’1,67% più interessi legali; entro un anno, sanzione del 3,75% oltre gli interessi.
Entro due anni dalla violazione, la sanzione è pari al 4,29% più interessi legali; ravvedimento ultrabiennale, sanzione pari al 5% più interessi legali. Il versamento dopo la scadenza fa effettuato con modello F24 (o con bollettino postale IMU), segnando i codici tributo dell’imposta e la somma complessiva da pagare (tassa più sanzione più interessi), barrando la casella ravvedimento operoso.
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