In alcuni casi non vi è l’obbligo di presentare la Dichiarazione Imu, il documento con cui si comunicano eventuali variazioni degli immobili posseduti.
Si avvicina la scadenza del pagamento del saldo Imu, l’Imposta Municipale Propria rivolta ai proprietari di immobili, ad eccezione della prima abitazione, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli. Chi ha deciso di pagare in due soluzioni, difatti, ha versato la prima quota a giugno, mentre la seconda dovrà essere versata entro il 16 dicembre 2024.
È scaduto, invece, il termine di presentazione per la Dichiarazione Imu relativa all’anno 2023. Si tratta del documento che i possessori di immobili sono tenuti a trasmettere nel caso in cui sono intervenute eventuali variazioni sul possesso dello stesso immobile e che possano in qualche modo influenzare l’importo dell’imposta da versare. In alcuni casi, previsti dalla legge, questa dichiarazione non deve essere presentata.
La dichiarazione Imu, come già accennato, è il documento che deve essere presentato dai possessori di un immobile in caso di eventuali modifiche, così da poter aggiornare i dati relativi. La dichiarazione Imu, dunque, non deve essere presentata annualmente, ma solo in caso di variazioni, e va distinta dall’Imu che, invece, rappresenta l’imposta da versare per il possesso di determinati beni come immobili, fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli.
Per quanto riguarda l’annualità 2023, il termine di presentazione è scaduto lo scorso 1° luglio, solitamente viene fissato al 30 giugno, giorno che quest’anno è caduto di domenica facendo slittare la scadenza al giorno successivo. La dichiarazione deve essere, difatti, trasmessa entro il 30 giugno dell’anno successivo rispetto a quello in cui è avvenuto l’aggiornamento e può essere presentata presso gli uffici del Comune o in via telematica. Questa poi permetterà il calcolo dell’imposta che può essere versata in un’unica soluzione o in due con scadenza 16 giugno e 16 dicembre.
In alcuni casi, il documento non deve essere presentato. Nello specifico, la dichiarazione non deve essere trasmessa per la prima casa, ossia l’immobile in cui il proprietario ha la residenza anagrafica e la dimora abituale, ma anche quando si vende o si acquista un immobile o, come spiega l’Agenzia delle Entrate, quando è stata presentata dichiarazione di successione. In queste ultime due situazioni, difatti, non vige l’obbligo poiché i dati sull’immobile vengono trasmessi in maniera automatica al Comune: per la vendita o l’acquisto di un immobile attraverso la registrazione del rogito del notaio, per la dichiarazione di successione con la registrazione dell’Agenzia delle Entrate.
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