Quando l’assemblea di condominio può obbligarti a ristrutturare casa anche senza la tua volontà: cosa puoi fare.
Ecco i casi in cui non puoi sottrarti ai lavori di ristrutturazione. Dal balcone dell’appartamento del condomino Tizio sono caduti dei calcinacci.
L’appartamento necessita di lavori di ristrutturazione, ma Tizio non è disposto ad eseguire la manutenzione necessaria. Cosa fare in questi casi? Si può imporre a Tizio di mettere in sicurezza il balcone che minaccia rovina?
L’ordinamento tutela il diritto di proprietà; tuttavia, questo diritto non è incondizionato, in quanto la legge stabilisce il principio di auto-responsabilità, per il quale chi detiene un bene deve essere in grado di poterlo mantenere, così da non subire conseguenze.
Si cita, sul punto, l’art. 832 del codice civile, il quale sancisce il diritto di proprietà, stabilendo che il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l’osservanza degli obblighi stabiliti dall’ordinamento giuridico. Di conseguenza si può affermare che il diritto di proprietà non è assoluto ma sottoposto ai limiti della legge.
Nel caso specifico dell’esempio si osserva che Tizio – in quanto proprietario dell’immobile – è titolare di una “posizione di garanzia”, derivante proprio dalla previsione dell’art. 677 c.p., “in virtù del rapporto particolare prossimità con il bene la cui tutela viene ad esserle affidata attraverso l’imposizione dell’obbligo agire e predisporre i lavori necessari per la rimozione del pericolo” (Cass. pen., sent. 7665/2019).
La disposizione codicistica sanziona chi ometta provvedere ai lavori necessari per rimuovere un pericolo derivante da edifici o costruzioni minaccianti rovina. Quanto ai poteri dell’amministratore si rileva che sul medesimo grava dovere attivarsi a tutela dei diritti delle parti comuni dell’edificio (art. 1130 c.c.), anche senza specifica autorizzazione dei condomini nei casi urgenti. In situazioni emergenza l’amministratore può intervenire senza previa autorizzazione informando poi tempestivamente i condomini.
Come confermato dalla giurisprudenza recente l’amministratore e assemblea condominiale non possono obbligare un singolo condomino eseguire lavori su parti sua esclusiva proprietà salvo unanimità inclusa consenso interessato. Un’eccezione riguarda elementi contribuiscono al decoro architettonico possono essere oggetto deliberazione assembleare approvarne ristrutturazione carico condominio.
Nel caso rischio sicurezza edificio incolumità condomini amministratore ha facoltà intervenire ricorrendo all’autorità giudiziaria ottenere provvedimento obbliga interventi necessari presenza pericolo immediato richiedere intervento urgente senza attendere autorizzazione assemblea. Il codice civile stabilisce infine motivati legati sicurezza consentire accesso alla sua proprietà privata permettendo sopralluoghi verifiche individuare soluzioni più adeguate sicurezza fabbricato.
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