Oltre quale cifra si devono pagare le tasse anche sui bonifici per i figli o per i parenti? Attenzione a questi casi.
La recente sentenza della Corte di Cassazione ha introdotto importanti chiarimenti riguardo alla tassazione delle donazioni effettuate tramite bonifico bancario, in particolare quelle tra genitori e figli.
Questa decisione segna un punto di svolta rispetto alle interpretazioni precedenti dell’Agenzia delle Entrate, offrendo una nuova prospettiva sulla gestione fiscale di queste operazioni.
Uno dei principali punti affrontati riguarda la donazione indiretta, come nel caso di un bonifico bancario da parte dei genitori per l’acquisto di un immobile da parte del figlio. La Corte ha stabilito che questo tipo di donazione non è soggetto all’imposta di registro se non vi è un atto scritto che formalizza la transazione. Ciò significa che le somme trasferite informalmente, senza l’intervento diretto di un notaio o senza essere specificate in atti notarili, non sono soggette a tassazione come donazioni.
Nel dettaglio, se il bonifico effettuato dai genitori al figlio viene utilizzato per l’acquisto di un immobile e tale acquisto è finalizzato attraverso un rogito notarile, non vi è obbligo del pagamento dell’imposta sulle donazioni o dell’imposta di registro. Questa esenzione si applica a condizione che l’importo trasferito rientri nella franchigia prevista dalla legge per le donazioni tra genitori e figli (1 milione d’euro). La menzione dell’origine dei fondi nell’atto notarile non influisce sulla loro tassabilità come donazioni.
Per quanto riguarda le donazioni dirette, ovvero quelle in cui i genitori trasferiscono denaro ai figli senza uno scopo specificato (ad esempio, diversamente dall’acquisto immobiliare), la situazione fiscale varia a seconda dell’importanza della somma. Per importi considerati “di modico valore”, non è necessaria la formalizzazione tramite atto notarile e quindi queste somme sono esenti da imposte. Tuttavia, per importi più elevati che superano questa soglia informale basata sulle condizioni economiche del donante, diventa necessaria una formalizzazione attraverso atto pubblico con conseguente applicabilità delle imposte.
La franchigia fiscale rappresentata dal limite d’un milione d’euro gioca un ruolo cruciale nell’applicabilità delle imposte sulle donazioni. Solo gli importi eccedenti tale soglia sono soggetti a imposizione fiscale nel caso del ricevente (il figlio). Per le cosiddette “donazioni indirette”, destinate all’acquisto specificato come quello immobiliare menzionato precedentemente, si conferma l’esenzione dall’imposta registrata fino al limite della franchigia.
Infine, emerge chiaramente dalla sentenza che tentativi volti a frammentare i bonifici in più parti allo scopo d’evitare la tassazione potrebbero risultare inefficaci. L’Agenzia delle Entrate potrebbe infatti interpretare questi trasferimenti multipli come elementi costitutivi d’un singolo schema o progetto finalizzato alla realizzazione d’una sola grande donazione indiretta o diretta; pertanto sarebbero trattati unitariamente ai fini fiscali qualora superino il limite previsto dalla legge.
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